DescrizioneLavorare in Europa
I cittadini dell'Unione europea possono cercare un'occupazione, firmare contratti di lavoro e lavorare in qualsiasi paese dell'UE ; questa libertà è garantita dalla normativa comunitaria.
Lavorare in un altro paese dell'UE
I cittadini dell'UE possono cercare lavoro e firmare un contratto di lavoro in qualsiasi paese dell'Unione europea senza bisogno del permesso di lavoro.
Chiunque è libero di lavorare in un altro paese dell'UE. Per il sig. K di Vienna, in pratica, non ci sono differenze tra un impiego a Klagenfurt o a Dublino: può candidarsi per un posto di lavoro in Irlanda alle stesse condizioni dei cittadini irlandesi, può firmare un contratto di assunzione senza dover chiedere il permesso di lavoro alle autorità competenti. Una volta stabilitosi in Irlanda, dovrà chiedere un permesso di soggiorno: per ottenerlo gli basterà esibire il contratto di lavoro, poiché il permesso gli spetta di diritto.
Tutti i membri della sua famiglia che si trasferiscono in Irlanda al suo seguito possono cercare lavoro nel paese, anche se non sono cittadini di uno Stato membro dell'UE.
Da Helsinki ad Atene, non c'è paese dell'Unione europea dove l'impiego di cittadini di altri Stati membri sia ancora soggetto a limitazioni. In tutto il territorio dell'Unione, l'obbligo del permesso di lavoro per i cittadini di altri Stati dell'UE appartiene al passato.
Parità di trattamento sul lavoro
I datori di lavoro non possono riservare ai cittadini di altri paesi UE un trattamento meno favorevole rispetto ai propri concittadini. Questi lavoratori godono della stessa protezione ai sensi della legislazione sul lavoro e devono ricevere la medesima retribuzione.
I lavoratori che sono cittadini di un altro paese dell'UE devono essere trattati esattamente allo stesso modo dei lavoratori locali e hanno diritto alla medesima tutela in fatto di condizioni di lavoro e di occupazione, in particolare per quanto concerne la retribuzione e il licenziamento. Le discriminazioni sono vietate, oltre che presso gli enti pubblici, anche nelle aziende private, nelle associazioni e nei sindacati.
Di conseguenza, anche le imprese private sono tenute a fornire ai cittadini di altri Stati membri tutti i benefici a cui hanno diritto per legge i loro connazionali, tra cui la garanzia del rientro al posto di lavoro dopo il servizio militare e l'inserimento del periodo del servizio militare nel calcolo degli anni di lavoro in azienda.
La legge sulla parità di trattamento inoltre riguarda le spettanze retributive, che si tratti di pagamenti dovuti per legge o contratto o di pagamenti volontari del datore di lavoro. Ad esempio, la liquidazione, da versare in aggiunta allo stipendio, è considerata una «condizione di lavoro» valida per tutti i lavoratori.
Il divieto di discriminazioni si applica anche quando un lavoratore si ammala all'estero: il suo datore di lavoro non può rifiutarsi di pagarlo affermando di non ritenersi vincolato da un certificato di inabilità al lavoro rilasciato da un medico straniero. Ai sensi della normativa UE, in caso di malattia durante un soggiorno in un altro Stato membro, un funzionario dell'ente di sicurezza sociale di quel paese può determinare il momento di inizio e la durata del periodo di astensione dal lavoro per malattia. In ogni caso, il datore di lavoro ha il diritto di far visitare il dipendente da un medico di sua scelta.
I cittadini di altri Stati membri devono poter ricoprire cariche sindacali come i cittadini del paese ospitante. Inoltre, hanno il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni per gli organi di rappresentanza dei lavoratori. Per maggiori informazioni sull'argomento .
Cercare lavoro all'estero
Con il mercato unico l'idea di lavorare all'estero è diventata un'alternativa interessante per molti. I cittadini dell'UE che si trasferiscono in altri paesi dell'Unione per cercare lavoro sono sempre più numerosi. Esistono ormai parecchie fonti di informazione sulle opportunità di impiego e sulle condizioni di lavoro all'estero.
Benché la «libertà di circolazione» , ossia il diritto di vivere e lavorare in qualsiasi paese dell'Unione europea, esista dal 1968, la ricerca di un lavoro all'estero ha cominciato ad essere considerata da molti un'alternativa interessante solo dopo il varo del mercato unico e con l'introduzione del riconoscimento generale delle qualifiche , che consente di esercitare in un altro paese dell'UE la professione per la quale si è studiato.
Con l'aumento della domanda determinato dal varo del mercato unico è migliorata nettamente la disponibilità di informazioni sul mercato del lavoro. La Commissione europea, in collaborazione con vari uffici nazionali, ha istituito una rete di consulenti del lavoro, denominata «EURES», per assistere chi cerca lavoro in un paese dell'Unione. I consulenti sono in grado di informarvi sui posti di lavoro disponibili nel vostro settore nel paese in cui intendete trasferirvi e di fornirvi informazioni sulle condizioni locali di vita e di lavoro. Inoltre, vi assistono nella stesura del curriculum vitae e nella preparazione ai colloqui. I consulenti EURES sono presenti in tutte le maggiori città europee.
Il sussidio di disoccupazione all'estero
In determinate circostanze, i disoccupati possono continuare a ricevere il sussidio di disoccupazione mentre cercano lavoro in un altro paese dell'UE. Affinché la ricerca di un lavoro all'estero non si trasformi in una vacanza pagata, l'interessato deve osservare scrupolosamente una serie di disposizioni.
Prima di andare a cercare lavoro in un altro Stato membro dell'UE dovete essere disoccupati da almeno quattro settimane. Durante questo periodo, dovete contattare l'ufficio di collocamento e dichiarare la vostra intenzione di cercare lavoro in un altro Stato membro. L'ufficio di collocamento vi rilascia il modulo E 303, che dovrete presentare alle autorità competenti per il collocamento nello Stato membro dove volete trovare lavoro entro sette giorni dal vostro arrivo sul posto.
A quel punto, l'ufficio di collocamento del paese che vi ospita provvede a versarvi il sussidio di disoccupazione mentre cercate lavoro. Questo ufficio funziona però soltanto come «sportello», poiché il diritto all'indennità di disoccupazione vale esclusivamente nei confronti delle autorità del vostro paese: questo significa che continuerete a ricevere il sussidio secondo le norme e le tariffe vigenti nel vostro paese.
In alcuni Stati, gli uffici di collocamento pagano il sussidio ai disoccupati in cerca di lavoro all'estero per un periodo massimo di tre mesi. Più precisamente, chi è in cerca di lavoro è tenuto a iscriversi nuovamente presso l'ufficio di collocamento nel paese d'origine prima della scadenza dei tre mesi. È necessario rispettare, a tutti i costi, questa scadenza per non perdere il diritto all'indennità anche nel proprio paese.
Ai sensi della normativa europea, è possibile trasferirsi all'estero per cercare lavoro una sola volta in un dato periodo di disoccupazione.
Sicurezza sociale
In linea di principio, si è assicurati nel paese dove si vive e si lavora. Quindi, chi lavora in un altro paese anche solo per breve tempo ha l'obbligo di affiliarsi al sistema di sicurezza sociale locale per le tre principali prestazioni previdenziali: pensione, malattia e assicurazione contro la disoccupazione.
Secondo i principi della legislazione europea in materia di sicurezza sociale, un lavoratore dev'essere coperto dal sistema di sicurezza sociale del paese dove vive e lavora. Ad esempio, se un cittadino spagnolo che lavora in Francia perde il suo posto di lavoro ha diritto al sussidio di disoccupazione allo stesso modo dei suoi colleghi francesi e non può essere costretto a lasciare il paese perché disoccupato.
Chiunque viva e lavori in un altro Stato membro dell'UE in genere è coperto anche dall'assicurazione malattie in quel paese. In caso di malattia, ha diritto a tutte le prestazioni previste dall'assicurazione malattie del paese ospitante, che ovviamente non saranno uguali a quelle che riceverebbe nel proprio paese. Prima di trasferirsi in un altro Stato dell'UE è opportuno informarsi bene sulle prestazioni che vengono erogate in tale paese.
Chi nel corso della carriera ha lavorato in diversi paesi dell'UE deve presentare la domanda di pensione all'istituto previdenziale del paese dove è stato assicurato nell'ultimo periodo lavorativo. È possibile chiedere una pensione distinta in ogni paese dove si è stati assicurati per almeno un anno. L'ammontare della pensione alla quale si ha diritto viene calcolato dagli enti previdenziali di ciascun paese in funzione del periodo di lavoro ivi prestato.
In ogni caso bisogna soddisfare le varie condizioni relative all'età pensionabile e al periodo di contribuzione ai sensi dalla legislazione nazionale. Nel calcolare il periodo di contribuzione, si sommano i vari periodi di assicurazione maturati nei singoli Stati membri. Una persona che abbia lavorato per 13 anni in Italia e per 3 anni in Germania non ha completato il periodo contributivo richiesto in nessuno dei due paesi. È in casi come questo che entra in gioco la legislazione europea sulla sicurezza sociale: le autorità italiane e tedesche tengono conto dei contributi versati anche nell'altro paese, cosicché il richiedente ha diritto alla pensione in entrambi i paesi. I contributi versati in altri paesi dell'UE, quindi, non vanno mai sprecati.
Assegni familiari
I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi hanno diritto agli assegni familiari previsti dalla normativa nazionale nello Stato membro in cui lavorano e dove sono iscritti al sistema di sicurezza sociale.
Un cittadino portoghese che lavora nel Lussemburgo ha diritto a percepire gli assegni familiari previsti dalla legge lussemburghese per i membri della sua famiglia che vivono con lui. Le condizioni (limite di età per i figli, ad esempio) e l'entità degli assegni familiari variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro.
Nel caso degli assegni per i figli, ad esempio, questi ultimi sono considerati persone a carico; tuttavia, il concetto viene interpretato in modo diverso nei vari Stati membri. In Germania gli assegni sono pagati anche per i nipoti e i fratelli e le sorelle che vivono con l'avente diritto. In Belgio, Grecia e Italia in determinate circostanze anche gli zii possono chiedere l'assegno per i nipoti a carico.
Inoltre, esistono delle differenze anche nella normativa concernente il percipiente dell'assegno. In alcuni Stati membri gli assegni vengono in genere pagati al dipendente o al lavoratore autonomo, in altri l'assegno spetta alla madre, mentre in altri ancora i genitori possono scegliere chi dei due percepirà l'assegno. Norme particolari si applicano ai pensionati e agli orfani beneficiari di una pensione.
La domanda per ricevere gli assegni per i figli a carico dev'essere presentata alle autorità competenti nello Stato membro dove l'interessato lavora o riscuote il sussidio di disoccupazione. Se i bambini vivono in un altro Stato membro, alla domanda dev'essere allegato il modulo E 401, che va compilato dagli uffici dell'anagrafe civile dello Stato membro ospitante.