DescrizioneServizio di Assistenza economica. Art. 3 L.R. 22/86.
Il servizio di assistenza economica, inteso come intervento assistenziale esplicato in favore di persone e/o nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, viene erogato come previsto dall’art. 3 della L.R. n. 22/86, secondo quanto previsto dal regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28.5.87 del regolamento comunale di attuazione del servizio.
Le forme di intervento economico a sostegno dei soggetti disagiati sono articolate nella maniera seguente:
a.- assistenza economica straordinaria;
b.- assistenza economica trimestrale;
c.- assistenza economica semestrale.
Possono accedere ai servizi di assistenza economica previsti dal regolamento comunale i cittadini, residenti nel Comune, che versino in stato di disagio economico derivante da comprovata mancanza o inadeguatezza del reddito, rispetto al fabbisogno del nucleo familiare.
I servizi ed interventi previsti dal regolamento presuppongono la residenza del richiedente da almeno un anno nel territorio comunale interessato.
Hanno accesso al servizio di Assistenza Economica i soggetti/nuclei familiari che hanno una situazione reddituale inferiore alla soglia del “MINIMO VITALE”, inteso come livello reddituale minimo per soddisfare le esigenze fondamentali di vita individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale; l’entità del contributo e’ costituito dalla differenza fra l’ammontare del reddito costituente in minimo vitale, determinato in conformita’ a quanto specificato dal presente regolamento, e le risorse economiche effettive del nucleo familiare;
Per quota mensile base del MINIMO VITALE, idonea a fare fronte alle spese mensilmente necessarie per i bisogni elementari di vita, si intende la quota corrispondente al minimo pensione INPS dei lavoratori dipendenti, periodicamente rivalutata. In particolare il minimo vitale viene calcolato procedendo alla sommatoria del 75% della quota base per il capofamiglia, il 25% per il coniuge a carico, 35% per ciascun familiare di età inferiore ai 14 anni, ed il 15% per altri familiari a carico. La quota parte del canone di locazione non supera il 50% della somma definita dalla normativa dell'equo canone ed in presenza di contratto di locazione regolarmente registrato.
La richiesta di prestazione assistenziale deve essere presentata per iscritto, utilizzando l’apposito modulo fornito dall’Amministrazione.
All’istanza deve essere allegata la documentazione ritenuta utile a chiarire la condizione di disagio, la natura e l’entita’ dello stesso come da modello che segue.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio dell’Assistente Sociale, presso il Settore Servizi Sociali, ubicato nei locali del Centro Anziani “Il Sempreverde” di Via D. Maiorana 11/A Sant’Agata li Battiati Tel. 095/7254032, o presso l’Ufficio di Relazioni con il Pubblico (URP) sede Municipale Via Bellini n. 54 Sant’Agata li Battiati Tel. 095/7501247.
Avvertenza: prima della pesentazione della richiesta è necessario al fine di una corretta formulazione dell'istanza presentarsi all'ufficio di servizio sociale dott.ssa Guzzardi nella giornata di ricevimento. (martedì intera giornata)