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Ordinanza di protezione civile
Descrizione -
Diffusione incendi


Descrizione

 

O R D I N A N Z A    N °  11  D E L  08/05/2008   

 

I L    S I N D A C O

      VISTA la legge del 21 novembre 2000, n° 353 – Legge-quadro in materia di incendi boschivi;

      VISTA la L.R. n° 16 del 06/04/1996;

      VISTA la legge n° 225/92;

      VISTA la L.R. n° 14/98;

      VISTO il D. Lgvo n° 112/98;

      VISTO l’art. 38 della legge n° 142/90 e successiva L.R. n° 48/91 e s.m.i.;

      VISTO il D. Lgvo n° 267/2000;

      VISTI gli artt. 449 e 650 C.P.

      VISTA l’O.P.C.M. n° 3606 del 28 agosto 2007 avente per oggetto: “disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione;

      VISTA la deliberazione  di G.M. n° 8 del 15 febbraio 2008 avente per oggetto: “Istituzione del Catasto comunale dei soprassuoli attraversati dal fuoco” , esecutiva ai sensi di legge;

      VISTA la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 14 gennaio 2008, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana Parte Prima al n° 10 del 29.02.2008, avente per oggetto: “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione provinciale”;

      CONSIDERATO che la stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

      RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

      CONSIDERATO, altresì, che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati, specie nel periodo estivo;

      RITENUTO necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per tempo, approssimandosi la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze alla pubblica incolumità;

      VISTO l’art. 33 e l’art. 41 della L.R. 6 aprile 1996, n° 16 che prevedono, fra l’altro, la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi, la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, la manutenzione dei bordi stradali, l’espletamento dell’attività di protezione dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

      VISTA la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L. 112/98) e regionale (L.R. 14/98) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;

      VISTO il D.Lgo 267/2000

     

O R D I N A

 

ART. 1

E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori dei terreni, comprese le aree cespugliate, erborate, nonché quelli coltivati, incolti e/o abbandonati, sotto la propria responsabilità diretta penale e civile, per l’intera estensione dell’area interessata, di procedere alla pulizia di stoppie, erbacce, cespugli, arbusti, residui di coltivazione nonché dei terreni incolti, ed al mantenimento dei terreni in condizioni tali da impedire il proliferare di erbacce, sterpaglie ed altre forme di vegetazione spontanea al fine di garantire la sicurezza antincendio.

E’ fatto obbligo al Settore Urbanistica e tutela del territorio  di procedere entro il corrente mese di maggio all’esecuzione degli interventi di cui sopra , nelle aree a verde pubblico anche attrezzato, nonche’ nelle aree di pertinenza di strutture pubbliche e comunque in tutte le aree di proprieta’ comunale di qualsiasi estensione .

Gli interventi sopraindicati devono essere eseguiti e completati entro il corrente mese di maggio 2008.

 

ART. 2

Nei terreni di cui all’art. precedente , ove l’estensione degli stessi sia superiore a mq. 3.000 (tremila) è ammessa in sostituzione della pulizia dell’intera estensione dell’area, l’apertura di viali parafuoco distanti almeno metri 6 (sei) dal confine con le proprietà limitrofe al terreno, lungo i confini con strade ed estendibile a metri 10 (dieci) in presenza di alberi di alto fusto nelle vicinanze, e, comunque, per un’ampiezza tale da non far propagare le fiamme, fermo restando la responsabilità in capo al proprietario e/o conduttore di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l’innesco di incendi radenti.

 

ART. 3

Il materiale di risulta deve essere allontanato dai proprietari e/o conduttori dei terreni a propria cura e spese per essere conferito a discarica autorizzata.

 

 ART. 4

L’inottemperanza alla presente ordinanza comporta l’applicazione  a carico dei proprietari e/o conduttori , ovvero ai rappresentanti legali nel caso di condomini o societa’ , anche in solido, di una sanzione da € 105,00 ad € 1.035,00.

L’amministrazione comunale , nel caso di inadempienza da parte dei soggetti  indicati all’art. 1 , o nel caso di irreperibilita’  dei medesimi  soggetti ,  previo avvio del procedimento ai sensi della L.R. 10/1991 , procedera’ senza ulteriore avviso , a salvaguardia dell’incolumita’ pubblica, all’esecuzione degli interventi in danno e a spese degli inadempimenti medesimi.

 

ART. 5

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili ed immobili, per l’inosservanza della presente Ordinanza e saranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 C.P.

 

ART. 6

Il locale Comando di Polizia Municipale e’ onerato , entro giorno 12/5/2008 :

a)-dell’accertamento delle aree a rischio;

b)-individuazione dei proprietari e/o conduttori , compresi gli amministratori di condomini o legali rappresentanti di societa’ , dei beni a rischio;

c)-la notifica della presente ordinanza ai soggetti di cui al precedente punto b).

d)-la vigilanza sulla esecutivita’ della presente ordinanza ;

e)-la redazione ed invio al Sindaco e all’Ufficio comunale di Protezione Civile degli eventuali  Verbali di  inottemperanza.

 

ART. 7

Copia della presente Ordinanza  sara’ pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del comune www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it  .

La stessa sara’ notificata , a cura del locale Comando di Polizia Municipale:

-a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni di cui all’art.6 . Per i soggetti residenti fuori comune la notifica puo’ avvenire anche a mezzo raccomandata.

-al  Responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile ;

-al  Capo-Settore Urbanistica e Tutela del territorio ;

-al Comandante della Polizia Municipale ;

-al locale Comando Stazione Carabinieri .

-al Dipartimento Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Orientale.

 

ART. 8

I    cittadini residenti e non, che vorranno segnalare eventuali inadempienze o situazioni di pericolo costituito dall’incuria o dall’abbandono di terreni potranno, anche per iscritto, segnalare all’Amministrazione comunale tali situazioni non trascurando, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità del proprietario e la residenza dello stesso, al fine di agevolare la notifica degli eventuali adempimenti di competenza del Sindaco, ai sensi dell’art. 15 della Legge n° 225/92.

Le segnalazioni potranno pervenire anche via e-mail all’indirizzo sindaco@comune-sant-agata-li-battiati.ct.it o al Comando di Polizia Municipale telef. 0957501273 – fax 0957501271.

 

Il Comando di Polizia Municipale e la forza pubblica di stanza nel territorio sono incaricati  della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 8 maggio 2008.

 

      IL SINDACO

Avv. Carmelo Galati





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