SI INFORMA: Che con D.P. del 7 luglio 2005 come modificato con D.P. del 7 ottobre 2005, sono stati definiti i criteri per l’erogazione del buono socio – sanitario a nuclei familiari con anziani non autosufficienti o disabili gravi e che con D.P. del. del 10 luglio 2008 sono stati confermati gli stessi criteri ( Art .10, legge regionale n. 10 del 31 luglio 2003 ). Sono destinatari del buono socio- sanitario, nei limiti delle risorse assegnate dall’Assessorato Regionale alla famiglia, le famiglie residenti nel territorio regionale che mantengono od accolgono anziani ( di età non inferiore a 69 anni e 1 giorno) in condizioni di non autosufficienza debitamente certificata o disabili gravi (art .3 ,3 ° comma, legge n. 104/92), purché conviventi e legati da vincoli di parentela, ai quali garantiscono direttamente, o con impiego di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, prestazioni di assistenza e di aiuto personale anche di rilievo sanitario nell’ambito di un predefinito piano personalizzato di assistenza, elaborato dall’ U.V.M., U.V.G. o U.V.D. di concerto con gli uffici del servizio sociale appartenenti ai distretti socio – sanitari. Requisito per accedere al buono socio – sanitario è che l’indicatore della situazione economica equivalente I.S.E.E.- in corso di validità del nucleo familiare di riferimento non sia superiore a € 7.000,00. alla determinazione di detto indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare, compreso l’anziano o il disabile che occupi un alloggio autonomo. Il buono socio-sanitario verrà concesso nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per tale finalità assegnate al Distretto, con priorità per i nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) più basso che saranno individuati a seguito predisposizione di apposita graduatoria distrettuale ...
| | |