Comune di Sant'Agata Li Battiati

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avere la carta d'identità o rinnovarla

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  • In questa pagina: Rilascio e rinnovo della Carta d'identità


    Modalità per la richiesta e per il ritiro

    I cittadini italiani residenti e non residenti - ma temporaneamente dimoranti - a Sant'Agata Li Battiati  devono presentarsi personalmente allo sportello dell’Ufficio Anagrafe del Comune.
    I cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) devono recarsi personalmente presso l’Ufficio Anagrafe del Comune sia per il rilascio immediato che per la consegna differita.

    I cittadini stranieri residenti a Sant'Agata Li Battiati possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.
    I cittadini stranieri residenti in altri comuni devono rivolgersi al Comune di residenza.

    Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.


    Validità per l'espatrio

    Per i maggiorenni la carta d'identità è valida per l'espatrio, purché gli stessi dichiarino di non trovarsi nelle stesse particolari condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto.
    Per i minorenni (dai 15 ai 18 anni) o interdetti la carta d'identità può essere resa valida per l'espatrio con l'assenso di entrambi i genitori o del tutore (qualità che può essere anche autocertificata) o nulla osta del giudice tutelare.

    La carta d'identità valida per l'espatrio, per andare  nei seguenti paesi: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto*, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco*, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia*, Turchia* e Ungheria.
    *Solo nel caso di viaggi turistici organizzati.
    Dal sito della Polizia di Stato l'elenco dei paesi dove ci si può recare con la carta d'identità:
    http://poliziadistato.it/pds/file/files/Documenti_espatrio.pdf


    La carta d'identità ha una validità di 5 anni dalla data del rilascio.

    Rinnovo, sostituzione, duplicato per smarrimento o furto:
    Il cittadino deve recarsi personalmente allo sportello con i documenti specificati.
    Il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza.


    Note:
    - Nel documento viene omessa l'indicazione dello Stato Civile, salvo specifica richiesta dell'interessato (per celibi, nubili, vedove/i, divorziate/i e categorie assimilate compare solo la dicitura "libero").
    - Le carte d'identità valide per l'espatrio sono rilasciabili ai militari di leva, o ai vincolati da speciali obblighi militari, senza nulla osta dell'autorità militare


    REQUISITI
    Aver compiuto i 15 anni.


    DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

    Per i cittadini italiani (maggiorenni, minorenni o interdetti)

    rilascio
    Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).
    Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).
    rinnovo (dopo 5 anni) o sostituzione (per deterioramento o dati non più corrispondenti)
    Vecchia carta d'identità se ancora valida oppure se rilasciata dal Comune di Pedara e non sia scaduta da più di un anno. In mancanza altro valido documento di riconoscimento (se l'interessato non è in possesso di nessun documento deve presentarsi con due testimoni maggiorenni muniti di documento d'identità)
    Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).

    Nota bene:
    per informazioni relative al consenso di entrambi i genitori, necessario nel caso di carta d'identità valida per l'espatrio di minori o interdetti, rivolgersi direttamente all’ Ufficio Anagrafe del Comune.

    Per stranieri
    Oltre ai documenti già indicati, occorre il permesso di soggiorno.


    In caso di smarrimento o furto
    Un valido documento di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni, munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l'interessato).
    Tre fotografie recenti a mezzo busto, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).
    Denuncia, in originale, rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza (Questura) o dai Carabinieri (e anche sua fotocopia, nel caso non sia possibile consegnare all'ufficio la denuncia stessa).

    La validità della carta d'identità è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: 'validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133 fino al...'". Tale timbro di proroga verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità.

    Il rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali (diritto fisso e diritti di segreteria).


    NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO

    Regio Decreto 18.6.31, n. 773
    - Approvazione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza

    Regio Decreto 6.5.40, n. 635
    - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 19.6.31, n. 773 delle Leggi di pubblica
    sicurezza

    Decreto del Presidente della Repubblica 30.12.65, n. 1656:
    - Norme sulla circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CEE

    Legge 21.11.67, n. 1185:
    - Norme sui passaporti

    Decreto del Presidente della Repubblica 6.8.74, n. 649:
    - Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini
    dell'espatrio

    - D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
    "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

  • Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 - rinnovo

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