REGIONE SICILIANA

Ricovero inabili psichici.- art. 3 L.R. N° 22/86            A seguito della dimissione dagli ospedali psichiatrici i portatori di disagio psichico impossibilitati  a rientrare in famiglia potranno essere ricoverati presso idonee strutture residenziali  in possesso dei  requisiti per l'iscrizione all'Albo ai sensi  della L.R. n° 22/86.