Ricovero inabili psichici.- art. 3 L.R. N° 22/86 A seguito della dimissione dagli ospedali psichiatrici i portatori di disagio psichico impossibilitati a rientrare in famiglia potranno essere ricoverati presso idonee strutture residenziali in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ai sensi della L.R. n° 22/86.